Bonus Casa e fai-da-te: come ottenere il 50% sulle tue finestre
Redazione finestreshop.itCondividi 💡
🛠️ Fai-da-te e Bonus Casa 2025: sì, è possibile!
Vuoi approfittare del Bonus Casa 2025 ma preferisci occuparti tu stesso della sostituzione degli infissi? Buone notizie: la legge consente il fai-da-te, a patto che vengano rispettati alcuni semplici requisiti.
Non è obbligatorio affidarsi a un’impresa per poter beneficiare della detrazione del 50% in 10 anni: basta acquistare infissi certificati per sostituzione infissi esistenti, pagare con bonifico parlante e conservare fatture e documentazione.
In questo modo puoi ridurre i costi di installazione senza perdere i vantaggi fiscali previsti dalla normativa.
📒 1. Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 25 luglio 2022
Affronta la sostituzione infissi tra le opere di manutenzione straordinaria in edilizia libera e specifica che l’intervento è detraibile anche in fai-da-te, con:
- bonifico parlante
- autocertificazione (DPR 445/2000),
- emissione fattura per materiali .
Scarica il riferimento alla circolare.
🏛️ 2. Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)
• Art. 1, comma 54
«All’articolo 16‑bis, comma 3‑ter, del Testo unico delle imposte sui redditi [...] le parole “1° gennaio 2028” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2025”.»
Questa modifica anticipa l’entrata in vigore delle aliquote inferiori già dal 2025 normattiva.it.
• Art. 1, comma 55, lettera b)
«La detrazione di cui al presente articolo spetta […] nella misura fissa […] pari al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 […] nel caso in cui le medesime spese siano sostenute […] per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.»
Quindi: 50 % nel 2025 per la prima casa, 36 % per altre legislazionetecnica.it.
• Art. 1, comma 56
«Viene riconosciuta la possibilità di ripartire in dieci quote annuali (anziché quattro) la detrazione relativa alle spese sostenute nell’anno 2023.»
Estende la ripartizione 10 anni anche per il 2025 gdctax.it.
📘 3. DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – Art. 16-bis (TUIR)
• Comma 1 e 3‑ter
«Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al … fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a € 96.000 per unità immobiliare, documentate e rimaste a carico del contribuente, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica».
Include la detrazione del 50 %. Il comma 3-ter, riformulato dal comma 54, rinvia ora al 1° gennaio 2025 federnotizie.it.